AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

obblighi di trasparenza per gli enti non commerciali, attivati dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017)

 

REGIONE TOSCANA
Anno 2017  contributo ricevuto pari a € 23.000,00
Anno 2018  contributo ricevuto pari a € 16.019,52
Anno 2019  contributo ricevuto pari a € 10.550,50

 

COMUNE DI FIRENZE
Anno 2017  contributo ricevuto pari a € 4.024,00
Anno 2018 contributo ricevuto pari a € 6.000,00
Anno 2019  contributo ricevuto pari a € 7.000,00

 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Anno 2017  contributo ricevuto pari a € 10.000,00
Anno 2018  contributo ricevuto pari a € 10.000,00
Anno 2019 contributo ricevuto pari a € 8.000,00

 

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE

Art. 1 – E’ costituita un’associazione in forma di associazione non riconosciuta, denominata “FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI”.

Art. 2 –  L’Associazione ha sede in Firenze, Via G. D’Annunzio n. 121. Potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

Art. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Finalità e scopi

Art. 4 – L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si fonda su un ordinamento democratico. Essa inoltre rifiuta ogni discriminazione basata su razza, colore, sesso, religione, appartenenza sociale o culturale. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e ad un comportamento solidale con gli altri membri.

L’Associazione si pone come oggetto principale quello di:

la partecipazione, promozione e organizzazione di attività, manifestazioni, eventi, progetti di carattere artistico, culturale, sociale con particolare attenzione al contesto musicale e artistico.

a) organizzare rassegne e festival di musica;

b) organizzare corsi di perfezionamento sia strumentale che vocale con particolare riferimento agli scopi dell’Associazione;

c) organizzare seminari e convegni di studio e di specializzazione;

d) organizzare manifestazioni e concerti di musica da camera, sinfonica, contemporanea e comunque di musica in genere;

e) promuovere la produzione di nuovi lavori musicali di qualsiasi genere curandone altresì la pubblicazione;

f) ricercare, studiare, promuovere manifestazioni, seminari e convegni relativi a tutte le arti comunque connesse con quanto sopra precisato.

g) formare complessi e ensemble strumentali, vocali, orchestre, etc.

h) promuovere, ricercare e sviluppare il talento e la conoscenza musicale avvicinando i giovani alla musica classica, fornendo opportunità musicali interessanti e innovative sia per i giovani musicisti che per il pubblico.

tutto ciò in conto proprio o per conto terzi, avvalendosi anche dell’apporto di terzi. Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali necessarie e o utili per il conseguimento del suo scopo, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, e per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali. L’Associazione si pone quindi come scopo statutario ed attività istituzionale la diffusione e la promozione della cultura, con particolare riferimento all’attività musicale e concertistica. L’Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. In particolare, per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà concludere contratti con terzi, assumere o ingaggiare artisti, insegnanti, critici, grafici, galleristi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all’Associazione stessa.

L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Detta attività è, infatti, essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati nel presente atto.

Gli scopi principali perseguiti dall’Associazione sono tali da inquadrare l’associazione nella tipologia delle associazioni culturali.

L’Associazione potrà svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita di qualifica.

Associati e partecipanti

Art. 5 – Aderiscono all’Associazione i seguenti Soci Fondatori:

Cavallari Andrea, Camilla Laschi, Veronica del Signore e Tamsin Louisa Stirk

come sopra generalizzati.

Gli altri soci che aderiranno successivamente acquisiranno la qualifica di Soci Ordinari ammessi a norma del successivo art. 7.

Art. 6 – L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo l’ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente statuto, e non possono essere previsti associati o partecipanti temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato debbono presentare domanda di ammissione al Presidente dell’Associazione approvando espressamente lo statuto e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sull’accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo. In caso di mancata unanimità ai sensi dell’art. 25 decide inappellabilmente l’Assemblea dei soci con le modalità previste dall’art. 16. Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo gli restituisce la quota versata senza l’obbligo di indicare i motivi della non ammissione. Trascorsi comunque trenta giorni dalla predetta domanda la stessa si intende accolta a tutti gli effetti.

Art. 8 – Gli associati si obbligano a versare il pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del Fondo Sociale qualora disposte a loro carico.

Art. 9 – In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà parentale.

Art. 10 – L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea. L’adesione comporta inoltre l’obbligo di rispettare le norme statuarie e regolamentarie e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, e gli associati si impegnano a non prendere iniziative individuali in nome o per conto dell’Associazione se non espressamente abilitati o autorizzati.

Art. 11 – La quota ovvero il contributo associativo può essere trasferito per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 – L’associato che contravviene alle disposizioni indicate nel presente statuto può essere escluso dall’Associazione ovvero qualora si trovi in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • · morosità protratta;
  • · gravi atti contrari allo spirito e alle finalità dell’Associazione.

L’esclusione è deliberata con effetto immediato dal Presidente.

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.

Organi sociali

Art. 13 – Gli organi sociali sono:

–  l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario.

Tutte le cariche sono elettive.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Gli Organi dell’Associazione durano a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Assemblea

Art. 14 – L’Assemblea è composta da tutti gli associati e partecipanti all’Associazione che aderiscono alla medesima, che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione e con il versamento della quota sociale. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

Art. 15 – L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e l’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per approvare entro il 30 aprile il bilancio consuntivo.

Art. 16 – L’assemblea potrà essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto ogni volta che lo ritenga necessario. Ciascuna delibera dell’assemblea deve essere resa nota agli associati, ai partecipanti e ai terzi mediante deposito del verbale presso la sede legale.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti la maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Per deliberare in ordine alle seguenti materie: modificazione dello Statuto sociale; scioglimento dell’associazione; espulsione dei soci, la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18 – L’assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica fino a revoca. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull’amministrazione dell’associazione.

Art. 19 – L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e né determina il numero, delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione; delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell’associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto, delibera sulle modifiche del presente statuto.

Art. 20 – Le assemblee vengono convocate mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo, il giorno e l’ora nonché le materie da trattare o mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Art. 21 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia. Copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell’associazione per 15 giorni, a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’assemblea.

Amministrazione

Art. 22 – L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che curerà l’amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.

I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall’assemblea tra i soci fondatori o ordinari. All’atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai Soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da tre a sette membri e tutti rieleggibili.

L’Assemblea determina anche la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà comunque essere inferiore a tre anni.

Art. 23 –  Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: – provvede al buon andamento dell’associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e sulla base delle direttive emanate dall’assemblea;  predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura; delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione della iniziative promosse dall’associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne, il tutto previo consenso dell’assemblea; delibera all’unanimità sull’ammissione dei nuovi soci e sulle eventuali dimissioni o espulsioni; verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; determina la quota di versamento minimo annuo degli associati.

Art. 24 –  Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta all’anno, entro il 31 Marzo, per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 25 –  Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente

Art. 26 –  Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.

Art. 27 –  Il Presidente può conferire sia ai soci, sia a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sovrintende all’andamento generale dell’Associazione.

Cariche sociali

Art. 28 –  Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art. 29 –  Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 30 –Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.

Entrate

Art. 31 –  Le entrate dell’associazione sono costituite da:

– Quote e contributi degli associati;

– Eredità, donazioni, legati;

– Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

– Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

– Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– Elargizioni liberali degli associati e dei terzi;

– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

–   Altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione quali la bigliettazioni per le attività concertistiche, sponsorizzazioni private, etc.

–  rendite del suo patrimonio;

Bilancio consuntivo e preventivo

Art. 32 – Il bilancio dell’Associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33 –  Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico finanziario  (o un bilancio) entro il 31 marzo di ogni anno in caso di bilancio consuntivo.

Ciascun documento così redatto deve essere successivamente approvato dall’Assemblea degli associati e partecipanti.

Al fine di fornire idonea pubblicità al rendiconto (o bilancio) lo stesso dovrà rimanere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima.

Patrimonio e avanzi di gestione

Art. 34 – Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote sociali di iscrizione, da quote annuali stabilite periodicamente dal consiglio Direttivo, da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Art. 35 –  L’Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Scioglimento

Art. 36 –  Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l’associazione l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il Patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

Art. 37 –  Il presente statuto e i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti gli associati dalla data della loro approvazione. 

Art. 38 –  Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia